1. L'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni e comunque non oltre le prime ventuno settimane di gestazione, ovvero non oltre il centoquarantasettesimo giorno della gravidanza, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna».